Le recenti disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per ristrutturazioni abitative e per l’abbattimento di barriere architettoniche hanno introdotto due novità di estremo interesse, vale a dire l’aumento della detrazione ai fini Irpef dal 36% al 50%
Sono evidenti i benefici di questa iniziativa che permette di rientrare addirittura della metà della spesa: ciò significa che un impianto verrà a costare esattamente la metà. E’ necessario però cogliere questa opportunità al più presto, l’agevolazione infatti è valida fino 31 Dicembre 2016.
In questa sezione potrai approfondire la normativa che regola le agevolazioni in materia di accessibilità scoprendo che dotarsi di un montascale oggi conviene.
Ricorda inoltre che i montascale a poltroncina e a piattaforma, cosi come le piattaforme elevatrici, beneficiano dell’ Iva agevolata al 4%.
Dall’imposta lorda il contribuente potrà detrarre:
La legge n° 13/1989 (“disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”) prevede fondi per finanziare l’installazione di piattaforme elevatrici. Lo Stato concede contributi erogati tramite la Regione per l’abbattimento delle barriere architettoniche al domicilio del disabile o nei Centri per disabili. Vi consigliamo di rivolgervi direttamente al vs. Comune di appartenenza per maggiori informazioni.
Nel caso della detrazione del 19%, la procedura è analoga a quella applicata per le spese mediche. L’avente diritto alla detrazione non farà altro che conservare le fatture relative alle spese sostenute e portarne l’importo in detrazione. La detrazione si applica interamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale si è provveduto al pagamento della spesa.
I pagamenti dovranno essere fatti, a pena di decadenza del beneficio, con apposito bonifico bancario ai sensi della legge 449/97 e successivo regolamento di attuazione. Nella vostra banca di fiducia sapranno aiutarvi nel predisporre il bonifico nella maniera adeguata. L’importo pari al 50% della spesa (inclusa IVA) può essere portato in detrazione in parti uguali in 10 anni. Nota: qualora il pagamento della fornitura avvenga, in toto od in parte, tramite finanziaria, la richiesta di finanziamento dovrà essere corredata da apposita dichiarazione attestante la volontà di accedere all’agevolazione del 50%.
Tre le ulteriori novità del Decreto Legge 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del Pease) si segnala anche:
Nel caso in cui il contribuente non sia tenuto a presentare il mod. UNICO in quanto pensionato o lavoratore dipendente senza altri redditi, al fine di ottenere la detrazione, è comunque necessario presentare il mod. 730 o mod. UNICO. Il mod.730, che può essere presentato da tutti i lavoratori dipendenti e da tutte le categorie di pensionati, anche se sono presenti redditi da altre fonti (terreni, immobili, capitali, ecc), presenta un ulteriore vantaggio rispetto al mod. UNICO: infatti, nel caso il dichiarante, a seguito della detrazione d’imposta, risultasse in credito d’ imposta, potrà ottenere l’immediato rimborso del credito da parte del soggetto erogante la pensione o lo stipendio.
Nel caso di fornitura di montascale e/o piattaforme elevatrici da installare su parti comuni di edifici condominiali il soggetto legittimato ad eseguire i lavori e ad usufruire della detrazione di imposta è esclusivamente il condominio. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’iter procedurale da seguire è il seguente:
Si fa inoltre presente che, nell’ipotesi di condominio senza Amministratore (a parte l’obbligo della nomina in caso di condomini superiore a 8 unità abitative, dal 18/06/2013), può essere uno qualunque dei condomini a rivestire tale carica, previa richiesta del codice fiscale del condominio alla locale Agenzia delle Entrate.
La domanda di contributo (richiedetene una copia al consulente Encasa) va presentata agli Uffici preposti del Comune dove è situato l’immobile e nel quale il richiedente abbia “stabile e abituale dimora”, prima dell’inizio dei lavori. La domanda deve essere presentata dalla persona che ha le difficoltà di movimento o da chi ne esercita la tutela o la potestà. Se il costo dei lavori sarà sostenuto da un altro soggetto (familiare, condominio, proprietario dell’immobile) questi per ricevere il contributo dovrà sottoscrivere la domanda stessa. Non vi sono scadenze per la presentazione della domanda, domande relative ad un certo anno possono essere presentate entro il primo marzo dell’anno successivo (ad es. 1 marzo 2014 per contributi relativi all’anno 2013) domande presentate dopo il primo marzo slitteranno all’anno successivo.
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